(Trattato - art. K.1)
                            ARTICOLO K.1 
   Ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  dell'Unione,  in
particolare della libera circolazione delle persone, fatte  salve  le
competenze della Comunita'  europea,  gli  Stati  membri  considerano
questioni di interesse comune i settori seguenti: 
    1) la politica di asilo; 
    2) le norme che disciplinano  l'attraversamento  delle  frontiere
estere degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei
relativi controlli; 
    3) la politica  d'immigrazione  e  la  politica  da  seguire  nei
confronti dei cittadini dei paesi terzi; 
     a) le condizioni di entrata  e  cicolazione  dei  cittadini  dei
paesi terzi nel territorio degli Stati membri; 
     b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi  nel
territorio degli Stati membri,  compresi  il  ricongiungimento  delle
famiglie e l'accesso all'occupazione; 
     c) la lotta contro l'immigrazione,  il  soggiorno  e  il  lavoro
irregolari di cittadini dei paesi terzi nel  territorio  degli  Stati
membri; 
    4) la lotta contro la  tossicodipendenza,  nella  misura  in  cui
questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9); 
    5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura
in cui questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9); 
    6) la cooperazione giudiziaria in materia civile; 
    7) la cooperazione giudiziaria in materia penale; 
    8) la cooperazione doganale; 
    9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione  e  della
lotta contro il terrorismo, il traffico illecito  di  droga  e  altre
forme gravi di criminalita' internazionale, compresi, se  necessario,
taluni  aspetti  di  cooperazione  doganale,   in   connessione   con
l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema  di  scambio  di
informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).