(Trattato - art. K.3)
                            ARTICOLO K.3 
    1) Nei settori di cui  all'articolo  K.1,  gli  Stati  membri  si
informano e si consultano reciprocamente, in seno al  Consiglio,  per
coordinare  la  loro  azione;  essi  instaurano  a   tal   fine   una
collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. 
    2) Il Consiglio puo', 
    - su iniziativa di qualsiasi Stato membro o della Commissione nei
settori di cui ai punti da 1) a 6) dell'articolo K.1, 
    - su iniziativa di qualsiasi Stato membro nei settori di  cui  ai
punti 7), 8) e 9) dell'articolo K 1: 
     a) adottare posizioni comuni e promuovere, nella forma e secondo
le procedure appropriate, ogni cooperazione  utile  al  conseguimento
degli obiettivi dell'Unione; 
     b) adottare azioni comuni, nella misura  in  cui  gli  obiettivi
dell'Unione, data la portata  o  gli  effetti  dell'azione  prevista,
possono essere realizzati meglio con un'azione comune che con  azioni
dei singoli Stati  membri;  esso  puo'  decidere  che  le  misure  di
applicazione  di  un'azione  comune  siano  adottate  a   maggioranza
qualificata; 
    c) fatto salvo il disposto dell'articolo  220  del  trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea,  elaborare  convenzioni  di   cui
raccomandera' l'adozione da parte degli  Stati  membri  conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali. 
    Salvo disposizioni contrarie previste  da  tali  convenzioni,  le
eventuali misure di applicazione di queste ultime  sono  adottate  in
seno al Consiglio a  maggioranza  dei  due  terzi  delle  Alte  Parti
Contraenti. 
    Le convenzioni possono prevedere che la Corte  di  giustizia  sia
competente per  interpretarne  le  disposizioni  e  per  comporre  le
controversie connesse con la loro applicazione, secondo modalita' che
saranno precisate dalle medesime convenzioni.