(Trattato - art. K.6)
                            ARTICOLO k.6 
    La  Presidenza  e  la  Commissione  informano   regolarmente   il
Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori  che  rientrano  nel
presente Titolo. 
    La Presidenza  consulta  il  Parlamento  europeo  sui  principali
aspetti dell'attivita' nei settori di cui al  presente  Titolo  e  si
adopera affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano tenute  in
debito conto. 
    Il Parlamento europeo puo' rivolgere al Consiglio  interrogazioni
o raccomandazioni.  Esso  procede  ogni  anno  ad  un  dibattito  sui
progressi compiuti  nell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente Titolo.