(Allegato-art. 60)
                              Art. 60. 
 
                      Fondazioni universitarie 
 
    1. Presso l'Universita' degli Studi di Salerno e'  istituita,  ai
sensi dell'articolo 59, comma 3 della legge del 23.12.2000,  n.  388,
del  d.P.R.  n.  254/2001  e  del  Codice   civile,   la   Fondazione
universitaria, che prevede come soci  fondatori,  oltre  all'ente  di
riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati. 
    2.  La  Fondazione  e'  un'istituzione  di  diritto  privato  che
provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo  e  con
una struttura organizzativa propria, allo  svolgimento  di  attivita'
strumentali  e  di  supporto  alla  didattica  e   alla   ricerca   e
all'acquisizione  di  beni  e  di  servizi  in  nome  e   per   conto
dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal  Regolamento  istitutivo  di
cui  al  d.P.R.  n.  254/2001.  Tali  attivita'  sono  affidate  alla
Fondazione attraverso una  convenzione  che  regola  i  rapporti  tra
Universita' e Fondazione. 
    3.  In  base  alla  convenzione  la  Fondazione   puo'   ricevere
dall'Universita'  un  contributo  complessivo   determinato   secondo
parametri oggettivi e di congruita' in  funzione  dei  servizi  resi,
mentre resta esclusa ogni forma  di  contribuzione  obbligatoria  non
finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri
soci fondatori.