(Convenzione-Articolo 30)
                             Articolo 30 
 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
La presente Convenzione entrera' in vigore alla data della  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  contraenti  si
saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste e  le  sue
disposizioni si applicheranno: 
a) con riferimento alle  imposte  prelevate  mediante  ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate  a  partire  dal  1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello in cui la presente Convenzione e'  entrata
in vigore; e 
b) con riferimento alle  altre  imposte  sul  reddito,  alle  imposte
relative ai periodi di imposta a partire  dal  l°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello in cui la presente Convenzione e'  entrata
in vigore.