Art. 32. Aggiornamento e gestione della banca dati 1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto; aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni; richiedere le proroghe dell'accoglienza; inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero; aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it. 2. A cura della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, sono periodicamente inviati alle regioni i dati aggregati relativi al numero dei progetti finanziati e al numero di persone accolte.