(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
              Aggiornamento e gestione della banca dati 
 
    1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre
giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; 
    inserire le informazioni relative ai servizi e ai  corsi  erogati
dal progetto; 
    aggiornare i  dati  relativi  ai  beneficiari  (audizione  presso
Commissione   territoriale,   permesso   di   soggiorno,   esperienze
lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.)  entro  cinque
giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni; 
    richiedere le proroghe dell'accoglienza; 
    inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative
del  progetto  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall'autorizzazione
formale da parte del Ministero; 
    aggiornare  la  sezione  relativa  agli  operatori  (specificando
funzione, recapiti telefonici, e-mail  e  fax)  entro  cinque  giorni
lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. 
    Per gli  aspetti  pratici  e  operativi  si  rimanda  al  Manuale
operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile  dal  sito  web:
http://www.sprar.it. 
    2. A cura della Direzione centrale, per il tramite  del  Servizio
centrale, sono periodicamente inviati alle regioni i  dati  aggregati
relativi al numero dei progetti finanziati e  al  numero  di  persone
accolte.