(Regolamento-Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Fattori di rischio elevato 
 
    A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente e  al  titolare
effettivo: 
      1) prestazioni  professionali  instaurate  ovvero  eseguite  in
circostanze  anomale.  A  titolo  esemplificativo,  sono   prese   in
considerazione circostanze in cui il cliente, nella fase  preordinata
al conferimento dell'incarico o nel corso delle fasi  successive,  e'
riluttante nel fornire le informazioni richieste, varia ripetutamente
le informazioni fornite, da' informazioni incomplete o  erronee,  non
e' in  grado  di  produrre  documentazione  in  merito  alla  propria
identita' (salvo i  casi  legittimi,  quali  quello  dei  richiedenti
asilo), fornisce informazioni non coincidenti con quelle rilevate dal
revisore nello svolgimento dell'attivita' professionale; 
      2) clienti e/o titolare effettivo residenti o  aventi  sede  in
aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi  in
cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno
la  sede  principale  delle  proprie   attivita'   ovvero   rilevanti
collegamenti con paesi «a rischio elevato» secondo i criteri  di  cui
alla lettera B del presente allegato; 
      3) indici reputazionali negativi relativi al  cliente  (nonche'
ai relativi esponenti delle funzioni di amministrazione e  direzione)
e/o al titolare effettivo. Rileva, tra l'altro,  la  sussistenza  di:
procedimenti penali, quando tale informazione e' notoria  o  comunque
nota al revisore e non coperta  da  obblighi  di  segretezza  che  ne
impediscono l'utilizzo da parte del  revisore  stesso  ai  sensi  del
codice  di  procedura  penale;  procedimenti  per   danno   erariale;
procedimenti per responsabilita' amministrativa ai sensi del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni  amministrative
irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio  a  carico
del cliente o  del  relativo  titolare  effettivo.  Nel  valutare  le
notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative i
revisori ne considerano la fondatezza e  l'attendibilita'  basandosi,
tra  l'altro,  sulla  qualita'  e  sull'indipendenza  di  tali  fonti
informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le  informazioni
inerenti alla reputazione rilevano  anche  con  riguardo  a  soggetti
notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo  in  virtu',
ad  esempio,  di  rapporti  familiari  o  d'affari.  Resta  ferma  la
necessita' di verificare la  ricorrenza  di  nominativi  nelle  liste
delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione  degli
obblighi di congelamento previsti dai regolamenti  comunitari  o  dai
decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto  legislativo  22  giugno
2007, n. 109; 
      4)  strutture  qualificabili  come  veicoli  di  interposizione
patrimoniale.  E'  il  caso,  a  titolo  esemplificativo,  di  trust,
societa' fiduciarie, fondazioni e ulteriori  soggetti  giuridici  che
possono  essere  strutturati   in   maniera   tale   da   beneficiare
dell'anonimato e permettere rapporti  con  banche  di  comodo  o  con
societa' aventi azionisti fiduciari. Con  riferimento  alle  societa'
fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un  fattore
di mitigazione del rischio, che puo'  determinare  l'applicazione  di
misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di  operazioni  di
cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle societa' veicolo
volto a schermare la titolarita' effettiva di determinate  attivita',
ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste
generati; 
      5) societa' che  hanno  emesso  azioni  al  portatore  o  siano
partecipate  da  fiduciari   (cd.   nominee   shareholder).   Si   fa
riferimento, nella prima ipotesi, a casi  di  societa'  costituite  o
patrimonializzate attraverso strumenti al portatore; 
      6)  tipo  di  attivita'  economica  caratterizzata  da  elevato
utilizzo di contante.  Rileva  la  riconducibilita'  delle  attivita'
economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte  ai
rischi di riciclaggio quali il settore  dei  compro  oro,  di  cambio
valuta, del gioco o delle scommesse, attivita' prestata da agenti  in
attivita'  finanziaria  e  «soggetti  convenzionati  e  agenti»   nel
servizio di rimessa di denaro; 
      7)  tipo  di  attivita'  economica  riconducibile   a   settori
particolarmente  esposti  a  rischi  di  corruzione.  Si  tratta,  in
particolare, di  settori  economici  interessati  dall'erogazione  di
fondi pubblici,  anche  di  origine  comunitaria,  appalti  pubblici,
sanita', edilizia, commercio  di  armi,  difesa,  industria  bellica,
industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti,  produzione
di energie rinnovabili; 
      8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche
in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque
sussiste una rilevante esposizione al rischio di  corruzione.  Si  fa
riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a  soggetti  con
ruoli apicali nella pubblica  amministrazione  o  in  enti  pubblici,
consorzi e associazioni di natura pubblicistica; 
      9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data
la  natura  dell'attivita'  svolta.  Occorre  considerare  la   forma
giuridica adottata  dal  cliente,  specie  ove  presenti  particolari
elementi di complessita' od opacita'  che  impediscono  o  ostacolano
l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o
di eventuali collegamenti azionari o finanziari con  soggetti  aventi
sede in aree geografiche a rischio elevato. 
    B) Fattori di rischio elevato geografici: 
      1) paesi terzi ad alto rischio  individuati  dalla  Commissione
europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e  64  della
quarta direttiva antiriciclaggio; 
      2) paesi terzi che fonti autorevoli  e  indipendenti  ritengono
carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano
tra le fonti autorevoli e indipendenti:  i  rapporti  di  valutazione
reciproca elaborati dal GAFI o da organismi  internazionali  analoghi
(ad esempio, MoneyVal); l'elenco pubblicato  dal  GAFI  dei  Paesi  a
rischio elevato e non  collaborativi;  le  relazioni  pubblicate  dal
Fondo  Monetario  Internazionale   nell'ambito   del   programma   di
valutazione del  settore  finanziario  (Financial  Sector  Assessment
Programme, FSAP); 
      3) paesi e aree geografiche  valutati  ad  elevato  livello  di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose  da  fonti
autorevoli e indipendenti. Tra le  fonti  autorevoli  e  indipendenti
possono rientrare le «Analisi nazionali del  rischio»  (cd.  National
Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita'  investigative
e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione
della Convenzione OCSE contro le pratiche  di  corruzione  nonche'  i
rapporti  mondiali  sulla  droga  (World  Drug   Report)   pubblicati
dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 
      4)  paesi  soggetti  a  sanzioni,  embargo  o  misure  analoghe
adottate dai competenti  organismi  nazionali  e  internazionali.  Al
riguardo, i revisori osservano i  provvedimenti  emanati  dall'Unione
europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi  dell'art.  4
del decreto legislativo 22 giugno  2007,  n.  109  in  attuazione  di
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite,  per  il
contrasto del finanziamento del terrorismo e  del  finanziamento  dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e  nei
confronti dell'attivita'  di  paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale; 
      5)  paesi  e  aree  geografiche  che  finanziano  o  sostengono
attivita'  terroristiche   o   nei   quali   operano   organizzazioni
terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di  tali  paesi  i
rapporti in materia di terrorismo pubblicati  dal  GAFI  o  da  altre
organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol; 
      6) paesi valutati  da  fonti  autorevoli  e  indipendenti  come
carenti  sotto   il   profilo   della   conformita'   agli   standard
internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a  fini
fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i  rapporti
adottati  dall'OCSE  sulla   trasparenza   fiscale   e   lo   scambio
d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese  nello  scambio
automatico delle informazioni finanziarie per  finalita'  fiscali  ai
sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano  inoltre  i  rating
assegnati alle  raccomandazioni  nn.  9,  24  e  25  del  GAFI  e  ai
«Risultati immediati» (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5  nei  rapporti
di valutazione reciproca internazionali.