Allegato 3 Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica Gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero del compimento di un'operazione occasionale. L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo attestante (e non dal cliente) al revisore che se ne avvale. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle attivita' di verifica effettuate, nonche' la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa e' diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere: a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identita'; c) le informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale. Il revisore assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il revisore stesso ne faccia richiesta. L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o informatica. Spetta al revisore, responsabile dell'adeguata verifica, valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a: informare il terzo attestante delle eventuali irregolarita' o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica; astenersi dall'accettare l'incarico professionale, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il revisore si trovi nell'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica). Nell'ambito delle modalita' di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il revisore: definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che e' necessario siano trasmesse dai terzi e le modalita' e la tempistica della trasmissione; predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi; verifica, nei limiti della diligenza professionale, la veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilita' delle informazioni desunte dagli stessi; acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.