(Regolamento-Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica 
 
    Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  si   considerano   assolti
attraverso un'idonea attestazione  rilasciata  dal  terzo  che  abbia
provveduto ad adempierli direttamente,  nell'ambito  di  un  rapporto
continuativo  o  dell'esecuzione  di  una  prestazione  professionale
ovvero del compimento di un'operazione occasionale. 
    L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo  e
deve essere trasmessa dal terzo attestante (e  non  dal  cliente)  al
revisore che se ne avvale. 
    L'attestazione  deve   espressamente   confermare   il   corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte  dell'attestante,
in relazione  alle  attivita'  di  verifica  effettuate,  nonche'  la
coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto  a  cui
l'attestazione si riferisce. Il contenuto dell'attestazione  varia  a
seconda dello specifico obbligo di  adeguata  verifica  cui  essa  e'
diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere: 
      a) i dati identificativi del cliente e del  titolare  effettivo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; 
      b) l'indicazione delle tipologie  delle  fonti  utilizzate  per
l'accertamento e per la verifica dell'identita'; 
      c) le informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione
professionale. 
    Il revisore assicura che, oltre all'attestazione, i  terzi  siano
in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti  e  delle
informazioni  acquisiti,  quando  il  revisore   stesso   ne   faccia
richiesta. 
    L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o  informatica.
Spetta al revisore, responsabile dell'adeguata verifica, valutare  se
gli elementi raccolti e le verifiche effettuate  dai  soggetti  terzi
siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento  degli  obblighi
previsti dalla legge; in  caso  contrario  il  revisore  provvede,  a
seconda dei casi e delle circostanze, a: 
      informare il terzo attestante delle eventuali  irregolarita'  o
incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; 
      apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; 
      adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica; 
      astenersi dall'accettare l'incarico professionale, valutando se
effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i  presupposti
di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di  cui  al
presente alinea va assunta, in particolare, qualora  il  revisore  si
trovi nell'impossibilita' di  rispettare  gli  obblighi  di  adeguata
verifica). 
    Nell'ambito  delle  modalita'  di  raccolta   e   scambio   delle
informazioni con i terzi, il revisore: 
      definisce le fasi dell'adeguata verifica  demandate  ai  terzi,
individua i dati e le informazioni che e' necessario siano  trasmesse
dai terzi e le modalita' e la tempistica della trasmissione; 
      predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo
scambio tempestivo dei flussi informativi; 
      verifica,  nei  limiti  della   diligenza   professionale,   la
veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e  attendibilita'
delle informazioni desunte dagli stessi; 
      acquisisce, ove  necessario,  informazioni  supplementari,  dai
terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.