(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                  Servizio di pronta disponibilita' 
 
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per  lo  stesso
di  raggiungere  la  struttura  nel  tempo  previsto  con   modalita'
stabilite ai sensi del comma 3. 
    2. All'inizio di ogni anno le Aziende ed  Enti  predispongono  un
piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in  relazione
alla dotazione  organica,  ai  profili  professionali  necessari  per
l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati  dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 
    3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalita' di cui al comma  1
ed i piani per l'emergenza. 
    4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere
il servizio di pronta disponibilita' solo i  dipendenti  in  servizio
presso le unita'  operative  con  attivita'  continua  ed  in  numero
strettamente  necessario  a   soddisfare   le   esigenze   funzionali
dell'unita'. 
    5.  Il  servizio  di   pronta   disponibilita'   e'   organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 
    6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai
turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta  del
lavoratore anche un'intera  giornata  di  riposo  compensativo  senza
riduzione  del  debito  orario  settimanale.  In  caso  di  chiamata,
l'attivita'  viene  computata  come  lavoro  straordinario  ai  sensi
dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione  l'art.
40 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Banca delle ore). 
    7. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore e da' diritto
ad una indennita' di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore,  elevabile
in sede di contrattazione integrativa. 
    7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili  solo  nei
giorni festivi. 
    8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore  durata,  i
quali, comunque, non  possono  essere  inferiori  alle  quattro  ore,
l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla  sua   durata,
maggiorata del 10%. 
    10. Il personale in pronta disponibilita' chiamato  in  servizio,
con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente
successivo  e   consecutivo,   deve   recuperare   immediatamente   e
consecutivamente dopo  il  servizio  reso  le  ore  mancanti  per  il
completamento delle undici ore  di  riposo;  nel  caso  in  cui,  per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui
al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di
mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei  successivi
sette giorni, fino al completamento delle undici ore  di  riposo.  Le
regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni  contenute
nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 
    11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun  dipendente
piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese. 
    12.  Possono  svolgere  la  pronta  disponibilita'  i  dipendenti
addetti alle attivita' operatorie e nelle strutture di emergenza. 
    Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e'  escluso
dalla pronta disponibilita': 
      a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili  del
ruolo amministrativo; 
      b) il personale appartenente alle categorie A, C e  D,  profili
del ruolo tecnico; 
      c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi  di
funzione  organizzativi  e  i  profili  della  riabilitazione   della
medesima categoria. 
    13. Fermo restando quanto previsto dal  precedente  comma  12,  a
tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al  personale  del
ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico  Ds,
e' consentita la pronta disponibilita' per  eccezionali  esigenze  di
funzionalita' della struttura. 
    14. Le Aziende ed  Enti  potranno  valutare  eventuali  ulteriori
situazioni in cui ammettere la pronta disponibilita',  in  base  alle
proprie esigenze organizzative. 
    15. Ai compensi di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni  di  lavoro  e
incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda  o
Ente con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e  dei
servizi di pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita',
si potra' destinare, in tutto o in parte  i  relativi  risparmi  alle
finalita' del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro  e
incarichi) ovvero rideterminare l'importo dell'indennita' di  cui  al
comma 7 del presente articolo.