(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                         Riposo settimanale 
 
    1. Il riposo  settimanale  coincide  di  norma  con  la  giornata
domenicale. Il numero dei  riposi  settimanali  spettanti  a  ciascun
dipendente e' fissato in numero  di  52  all'anno,  indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.  In  tale  numero
non sono conteggiate le domeniche ricorrenti  durante  i  periodi  di
assenza per motivi diversi dalle ferie. 
    2. Ove non possa essere  fruito  nella  giornata  domenicale,  il
riposo settimanale deve essere fruito di  norma  entro  la  settimana
successiva, in giorno concordato fra il dipendente  ed  il  dirigente
responsabile  della  struttura,  avuto  riguardo  alle  esigenze   di
servizio. 
    3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e  non  puo'  essere
monetizzato. 
    4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione. 
    5. Nei confronti dei  soli  dipendenti  che,  per  assicurare  il
servizio prestano la  loro  opera  durante  la  festivita'  nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2. 
    6. L'attivita' prestata in giorno  festivo  infrasettimanale  da'
titolo, a  richiesta  del  dipendente  da  effettuarsi  entro  trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla  corresponsione  del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione  prevista  per
il lavoro straordinario festivo. 
    7. L'attivita' prestata  in  giorno  feriale  non  lavorativo,  a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,  da'  titolo,  a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo  compensativo  o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.