(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                           Lavoro notturno 
 
    1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori  tenuti  ad  operare  su
turni a copertura delle 24 ore. 
    2. Eventuali casi di adibizione  al  lavoro  notturno,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre  1999,
n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti. 
    3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro  notturno,  alla
tutela della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di  lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento  alle
relazioni sindacali, si  applicano  le  disposizioni  del  D.Lgs.  26
novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane
salvaguardata  l'attuale  organizzazione  del  lavoro   dei   servizi
assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 
    4. Nel caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano  l'inidoneita'  alla  prestazione  di   lavoro   notturno,
accertata  dal  medico  competente,  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 6, comma 1,  del  D.Lgs.  26  novembre  1999,  n.  532.  E'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro  lavoro  o  a  lavori
diurni. 
    5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 86, comma 12  (Indennita'  per  particolari  condizioni  di
lavoro). 
    6. Per quanto non  disciplinato  dal  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di  lavoro  notturno
ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.