Art. 31. Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso puo' esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d'impedimento derivanti da esigenze personali e familiari. 3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita' operative delle predette articolazioni aziendali e' flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potra' superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. 4. Il limite di cui al comma precedente puo' essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non piu' del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento. 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore. 7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilita' ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore e' fissato in 151. 8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).