(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                        Lavoro straordinario 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata  dal  dirigente  o  del  responsabile  sulla  base  delle
esigenze organizzative e di servizio  individuate  dalle  Aziende  ed
Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata  di  autorizzazione.
Lo stesso puo' esonerare il lavoratore dall'effettuazione  di  lavoro
straordinario per  giustificati  motivi  d'impedimento  derivanti  da
esigenze personali e familiari. 
    3. Le Aziende ed Enti determinano le  quote  di  risorse  che  in
relazione  alle  esigenze  di  servizio  preventivamente  programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed  eventi  di  carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali  individuate
dal  D.Lgs.  n.  502  del  1992  (distretti,   presidi   ospedalieri,
dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita'
operative delle predette articolazioni aziendali e' flessibile ma  il
limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non  potra'
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. 
    4. Il limite di cui al  comma  precedente  puo'  essere  elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche  categorie
di lavoratori per non piu'  del  5%  del  personale  in  servizio  e,
comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. 
    5.  Nella  determinazione  dei  limiti   individuali   si   tiene
particolare   conto:   del   richiamo   in   servizio   per    pronta
disponibilita'; della  partecipazione  a  commissioni  (ivi  comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda  o  Ente)  o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola  ipotesi  in  cui
non    siano    previsti    specifici    compensi;    dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
    6.  Su  richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario di cui al presente articolo,  debitamente  autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo,  da  fruirsi
entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con  le  esigenze
organizzative e di servizio. La disciplina di cui al  presente  comma
si applica ai lavoratori che non abbiano  aderito  alla  banca  delle
ore. 
    7. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata  maggiorando  la  misura  oraria  di   lavoro   ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione  base
mensile, di cui all'art. 37, comma 2, lett. b  del  CCNL  integrativo
del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue  definizioni),  comprensiva
del  rateo  di  tredicesima  mensilita'  ad  essa  riferita.  Per  il
personale che fruisce della riduzione di orario di  cui  all'art.  27
del CCNL del 7 aprile 1999  (Riduzione  dell'orario)  il  valore  del
divisore e' fissato in 151. 
    8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15%  per  lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro  straordinario  prestato  nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore  22  alle  ore  6  del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in  orario  notturno
festivo. 
    9. Il fondo per la corresponsione  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario e' quello determinato  ai  sensi  dell'art.  80  (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).