(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                          Principi generali 
 
    1. In considerazione  degli  specifici  contenuti  professionali,
delle particolari responsabilita' che caratterizzano  la  figura  del
dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le  funzioni
di indirizzo e controllo  spettanti  agli  organi  di  governo  e  le
funzioni  di  gestione  spettanti  alla  dirigenza,   nonche'   della
giurisprudenza costituzionale in materia ed in  considerazione  della
particolare natura, al fine di assicurare una migliore  funzionalita'
ed  operativita'  della   Presidenza,   sono   stabilite   specifiche
fattispecie di responsabilita' disciplinare per il personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL  (Campo  di  applicazione),  nonche'  il
relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele  al
dirigente nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n.
165/2001. 
    2. Per i dirigenti costituisce principio generale la  distinzione
tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati  e  quelli
relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda
gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene  alla
violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi  e  le
modalita'  di  cui  al  presente  CCNL   e   resta   distinta   dalla
responsabilita'  dirigenziale  di  cui  all'art.   21   del   decreto
legislativo n. 165/2001, che invece riguarda  il  raggiungimento  dei
risultati in  relazione  ad  obiettivi  assegnati,  la  qualita'  del
contributo assicurato alla performance generale della  struttura,  le
competenze  professionali  e  manageriali   dimostrate,   nonche'   i
comportamenti  organizzativi   richiesti   per   il   piu'   efficace
svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilita' dirigenziale
e' accertata secondo le procedure e mediante gli  organismi  previsti
nell'ambito del sistema di valutazione della Presidenza, nel rispetto
della normativa vigente. 
    3.  Per  i  dirigenti  restano  ferme  le  altre  fattispecie  di
responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto  legislativo
n. 165/2001, che hanno distinta e  specifica  valenza  rispetto  alla
responsabilita' disciplinare. 
    4. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i
criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di  quanto  previsto
dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  10  del
CCNL 4 agosto 2010.