Art. 27. Principi generali 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilita' che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonche' della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura, al fine di assicurare una migliore funzionalita' ed operativita' della Presidenza, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilita' disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL (Campo di applicazione), nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001. 2. Per i dirigenti costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilita' disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilita' dirigenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualita' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonche' i comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilita' dirigenziale e' accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione della Presidenza, nel rispetto della normativa vigente. 3. Per i dirigenti restano ferme le altre fattispecie di responsabilita' di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilita' disciplinare. 4. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001. 5. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 10 del CCNL 4 agosto 2010.