(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                   Sospensione cautelare in corso 
                    di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art.  55-quater,  comma  3-bis,  del  decreto   legislativo   n.
165/2001,  la  Presidenza,  qualora  ritenga   necessario   espletare
ulteriori  accertamenti  su  fatti  addebitati   al   dirigente,   in
concomitanza con la contestazione e previa puntuale  informazione  al
dirigente, puo' disporre  la  sua  sospensione  dal  lavoro,  per  un
periodo non superiore a trenta  giorni,  con  la  corresponsione  del
trattamento economico complessivo in godimento. Tale  periodo  potra'
essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e
complessita'. 
    2. Qualora  il  procedimento  disciplinare  si  concluda  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio. 
    4. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  14  del
CCNL 4 agosto 2010.