(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
             La determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il  personale  di
cui all'art. 1  del  presente  CCNL,  in  via  conciliativa,  possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione  disciplinare
da applicare fuori dei casi per i quali  la  legge  ed  il  contratto
collettivo prevedono la  sanzione  del  licenziamento,  con  o  senza
preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
    3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o  il  personale  di
cui all'art. 1  del  presente  CCNL  puo'  proporre  all'altra  parte
l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma  1,  entro
il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del  dirigente
per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma
2, del decreto legislativo n. 165/2001.  Dalla  data  della  proposta
sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta  dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari o del dirigente  e  tutti  gli  altri
atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita'
dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni successivi il  personale  di  cui
all'art. 1 del  presente  CCNL,  con  l'eventuale  assistenza  di  un
procuratore ovvero di un rappresentante  dell'associazione  sindacale
cui il dirigente aderisce o conferisce mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale,  sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal  dirigente,  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia'  avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa. 
    10. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  17  del
CCNL 4 agosto 2010.