(Convenzione-art. 15)
                             Articolo 15 
 
    l. La presente Convenzione dovra' essere ratificata  dagli  Stati
firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati  presso
il depositario che dovra' informare tutti gli alti Stati firmatari. 
    2. La presente Convenzione entrera' in vigore quattro  mesi  dopo
il deposito del quarto documento di  ratifica.  Per  quanto  riguarda
eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il  loro  documento
di ratifica successivamente,  la  presente  Convenzione  entrera'  in
vigore due mesi dopo la data di deposito,  ma,  comunque,  non  prima
dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato. 
    A testimonianza di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione. 
    Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica  copia
in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede,
che  sara'  depositata  presso  il  Governo  della  Svezia  il  quale
trasmettera' le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e
aderenti. 
    Seguono  le  firme  dei  rappresentanti  di  Austria,  Finlandia,
Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.