(Convenzione-art. 53)
(( Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  ordinanze  di  ingiunzione  o  di
protezione possano essere ottenute dalle vittime  di  ogni  forma  di
violenza  che  rientra  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  ordinanze  di  ingiunzione  o  di
protezione di cui al paragrafo 1 siano: 
  -  concesse  per   una   protezione   immediata   e   senza   oneri
amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima; 
  - emesse per un periodo specificato o fino  alla  loro  modifica  o
revoca; 
  - ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; 
  -  disponibili  indipendentemente,  o  contestualmente   ad   altri
procedimenti giudiziari; 
  - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. 
  3  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  garantire  che  la  violazione  delle  ordinanze  di
ingiunzione o di protezione emesse  ai  sensi  del  paragrafo  1  sia
oggetto di sanzioni penali  o  di  altre  sanzioni  legali  efficaci,
proporzionate e dissuasive. ))