(Protocollo 2-art. 8)
                             Articolo 8 
                    Marcatura delle armi da fuoco 
 
   1. In vista  dell'identificazione  e  per  seguire  le  tracce  di
ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte: 
    a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco,  sia
esigono un'unica marcatura indicante  il  nome  del  fabbricante,  il
paese o il  luogo  di  fabbricazione  ed  il  numero  di  serie,  sia
conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso  che  comporta
simboli geometrici  semplici  abbinati  ad  un  codice  numerico  e/o
alfa-numerico, il quale consente a  tutti  gli  Stati  d'identificare
facilmente il paese di fabbricazione; 
    b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da
fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore  e,
se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento
dell'arma da fuoco ad opera  delle  autorita'  competenti  di  questo
paese,  nonche'  un  marchio  unico,  se  detto  marchio  non  figura
sull'arma  da  fuoco.  Non  occorre   applicare   alle   importazioni
temporanee di armi da  fuoco  per  fini  leciti  e  verificabili,  le
condizioni enunciate nel presente capoverso. 
    c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma  da  fuoco
proveniente dalle scorte dello Stato,  in  vista  di  un  uso  civile
permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta  a
tutti gli Stati Parte  di  identificare  il  paese  che  effettua  il
trasferimento. 
   3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad
elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.