Articolo 8 Marcatura delle armi da fuoco 1. In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte: a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il quale consente a tutti gli Stati d'identificare facilmente il paese di fabbricazione; b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento dell'arma da fuoco ad opera delle autorita' competenti di questo paese, nonche' un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso. c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il trasferimento. 3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.