ART. 177 (R)
                       (Modello di pagamento)

   1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che
   dispone  il  pagamento  compila l'apposito modello, con i seguenti
   dati:
a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate
dall'erario;
   b)  i  dati  anagrafici  e  il  codice fiscale del beneficiario se
persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e
i  dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica
o ente;
   c)  gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto
all'imposta sul valore aggiunto;
   d)  l'indicazione  dell'importo  lordo, delle ritenute da operare,
dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
   e)  le  coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di
conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
   f)  gli  estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il
conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
   g)  gli  estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto
diverso dal beneficiario;
   h)  il  timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e
la sottoscrizione del funzionario addetto.
   2.  Il  modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3
del  presente  testo  unico  e ha appositi spazi per la quietanza del
beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
   3.   Entro   un  mese  dall'emissione  dell'ordine  o  decreto  di
pagamento,  il  modello  e' trasmesso al competente concessionario in
duplice   copia,  ovvero  al  competente  ufficio  postale  in  unico
esemplare,  nonche'  al  beneficiario,  per il quale, solo in caso di
pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo
stesso   termine   l'ufficio  trasmette  copia  della  documentazione
relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.