ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte   dell'ufficio   che   dispone   il
                             pagamento)

   1.   Prima   di  compilare  il  modello  di  pagamento,  l'ufficio
acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto
all'imposta sul valore aggiunto.
   2.  La  fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto
(IVA)  ad  esigibilita'  differita  ai  sensi  dell'articolo 6, comma
quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
 
          Nota all'art. 178:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  (Istituzione  e disciplina dell'imposta sul
          valore   aggiunto)   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
          Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma:
              "L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni  ed alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
          per  quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  degli  articoli  2  e  31  del  decreto  legislativo
          18 agosto   2000,   n.   267,  alle  camere  di  commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura,  agli  istituti
          universitari,  alle  unita'  sanitarie  locali,  agli  enti
          ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e cura aventi
          prevalente  carattere  scientifico,  agli  enti pubblici di
          assistenza   e   beneficenza  e  a  quelli  di  previdenza,
          l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del  pagamento dei
          relativi  corrispettivi,  salva la facolta' di applicare le
          disposizioni  del primo periodo. Per le cessioni di beni di
          cui  all'art.  21,  quarto comma, quarto periodo, l'imposta
          diviene  esigibile  nel mese successivo a quello della loro
          effettuazione.  Per  le  prestazioni  di servizi effettuate
          dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti
          nell'albo   di  cui  alla  legge  6 giugno  1974,  n.  298,
          l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del  pagamento dei
          relativi  corrispettivi,  salva la facolta' di applicare le
          disposizioni di cui al primo periodo.".