Art. 31. Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio ne' alle localita' traversate, ne' a chi transita sulla strada. Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.