(Allegato F-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi  in  modo
alcuno,  sia  direttamente,  sia  indirettamente,   recare   speciale
aggravio ne' alle localita' traversate,  ne'  a  chi  transita  sulla
strada. 
 
  Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a  favore  dello
Stato o delle provincie lungo le strade nazionali,  ad  eccezione  di
quelli per il varco dei  fiumi  o  torrenti  sopra  chiatte  o  ponti
natanti.