(Allegato F-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade  con
corsi d'acqua, e' obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed  altre
opere necessarie per il passaggio e la condotta delle  acque,  e  per
ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada. 
 
  Queste opere si  costruiranno  secondo  le  norme  da  prescriversi
dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio  del  genio
civile. 
 
  Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve  traversarsi
un corso d'acqua preesistente, l'Amministrazione che  fa  eseguire  i
lavori e' tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione  e
manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.