Art. 33. I ponti ed edifizi in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le localita' soggette a servitu' militari, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col Ministero della guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato.