(Allegato F-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  I ponti ed edifizi in legnami esistenti sui canali artificiali  che
traversano una strada, dovranno nel  caso  di  ricostruzione,  venire
rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro. 
 
  Sono eccettuate da questa  disposizione  le  localita'  soggette  a
servitu' militari, per le quali, in forza  di  concerti  presi  o  da
prendere  col  Ministero  della  guerra,   si   credesse   provvedere
diversamente nell'interesse della difesa dello Stato.