(Allegato F-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade
attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori
od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in  opere  miste
di muro e ferro dei ponti  ed  altri  edifizi  in  legname,  come  la
successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la
spesa di ricostruzione o di allargamento dei  medesimi  e'  a  carico
dello Stato, e la manutenzione di  essi  a  carico  dei  proprietari,
possessori od utenti delle acque.