(Allegato F-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  La costruzione e riparazione dei  muri  od  altri  simili  sostegni
lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a  difendere  e
sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei  possessori  dei  fondi
stessi; se poi abbiano per  oggetto  la  stabilita'  e  conservazione
della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione
d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo. 
 
  Il  prefetto,  sulla  proposta  dell'ingegnere  capo,  sentiti  gli
interessati, ed avuto il parere del  Consiglio  di  prefettura,  puo'
rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad  esclusivo  carico
dei possessori, come esecutorio il riparto  delle  spese  per  quelle
d'interesse promiscuo. 
 
  Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi,  le
opere si compiono d'ufficio, e  le  spese  si  ripetono  colle  forme
privilegiate dalle pubbliche imposte, salvo a quelli  il  diritto  di
ricorso in via amministrativa e salva  pure  in  ogni  caso  l'azione
giudiziaria di rimborso a termini di diritto.