ART. 179 (R)
    (Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

   1.  L'ufficio  che  esegue  il  pagamento  accerta  la regolarita'
formale  del  modello,  verificando  la  presenza  dei  dati indicati
all'articolo  177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello
sia privo di uno o piu' di essi.
   2.  L'ufficio  che  esegue il pagamento identifica il soggetto che
richiede  il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza,
acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal
beneficiario,  o  annota  gli  estremi  dell'accreditamento sul conto
corrente   bancario  o  postale  sul  modello  di  pagamento;  ordina
cronologicamente  per  giornata  i  modelli di pagamento pervenuti ed
esegue  l'accreditamento  sul  conto  corrente  bancario  o  postale,
rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
   3.  Se  non  e'  possibile  eseguire  il pagamento in contanti per
inutile  decorso  del  termine  di  decadenza, o l'accreditamento sul
conto  corrente  bancario o postale, per cessazione del rapporto, per
errata  indicazione  del numero di conto o per qualsiasi altra causa,
l'ufficio  restituisce  il modello di pagamento all'ufficio che lo ha
inviato  ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo
di cui all'articolo 182.