ART. 185 (R)
                        (Aperture di credito)

   1.  Le  aperture  di  credito per la regolazione e il rimborso dei
pagamenti  sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia,  per  il  processo  civile  e  penale, del Ministero della
difesa,  per il processo penale militare, del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  per  il  processo  tributario, nonche' secondo le
modalita'   previste   dai   regolamenti  concernenti  la  disciplina
dell'autonomia  finanziaria  del  Consiglio  di  Stato ed i tribunali
amministrativi  regionali  e  della  Corte dei conti, per il processo
amministrativo e contabile.
   2.  Le  amministrazioni  diverse da quelle statali comunicano alla
competente  ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di
accreditamento   dei   fondi   trasferiti   al  funzionario  delegato
incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.