ART. 186 (R)
                        (Funzionari delegati)

   1.  I  funzionari  amministrativi  che  svolgono  la  funzione  di
funzionari  delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale
del   Ministero  della  giustizia,  quelli  individuati  con  decreto
dirigenziale   del   Ministero   della   difesa,   quelli  risultanti
dall'ordinamento  dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'  quelli
risultanti  dai  regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia
finanziaria  del  Consiglio  di  Stato  ed i tribunali amministrativi
regionali e della Corte dei conti.