ART. 187 (R)
         (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

   1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita'
del  concessionario  o  dell'ufficio postale sono recuperate mediante
iscrizione   a  ruolo,  nei  confronti  del  beneficiario,  da  parte
dell'ufficio che dispone il pagamento.
   2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del
concessionario  o  dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi
di  pagamento  emessi  dal funzionario delegato, previa rettifica dei
modelli  riepilogativi  e,  qualora gia' comprese negli ordinativi di
pagamento,  sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate
dalle  sanzioni  previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
 
          Nota all'art. 187:
              -  Per  il  decreto  legislativo  n.  237/1997, v. nota
          all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14:
              "14.  (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento).
          -  1.  In  caso  di  omesso o insufficiente versamento alle
          sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato o alle casse
          dagli   enti   destinatari   delle   somme   riscosse   dal
          concessionario direttamente o per il tramite degli istituti
          di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art.
          16  del  regolamento  concernente  l'istituzione  del conto
          fiscale,  emanato  con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
          Ministro delle finanze.".