Art. 460 Valore in denaro della razione viveri 1. Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 459, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.