Art. 460 
 
                Valore in denaro della razione viveri 
 
1. Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari  di
cui  all'articolo  459,  esentati  dal  partecipare  alla  mensa,  e'
corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro  della
razione viveri e' corrisposto, prima  dell'inizio  del  servizio,  ai
militari comandati occasionalmente a servizi per il cui  espletamento
non possono partecipare alla mensa.