Art. 94 
                      Obblighi degli offerenti 
 
  1.   Coloro   che   intendono   effettuare    una    sollecitazione
all'investimento  ne  danno  preventiva  comunicazione  alla  CONSOB,
allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. 
  2. Il prospetto contiene  le  informazioni  che,  a  seconda  delle
caratteristiche dei  prodotti  finanziari  e  degli  emittenti,  sono
necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a  un  fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale,  economica  e  finanziaria  e
sull'evoluzione dell'attivita' dell'emittente  nonche'  sui  prodotti
finanziari e sui relativi diritti. 
  3.  Quando  la  sollecitazione  riguarda  prodotti  finanziari  non
quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi  dell'articolo  116,  la
pubblicazione del prospetto e' autorizzata dalla  CONSOB  secondo  le
modalita' e nei termini da  essa  stabiliti  con  regolamento.  Negli
altri casi, la CONSOB, entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione,
puo' indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel
prospetto e  specifiche  modalita'  di  pubblicazione  dello  stesso.
Decorso  tale  termine,  gli   offerenti   possono   procedere   alla
pubblicazione. 
  4.  Gli  offerenti  hanno  facolta'   di   chiedere   il   rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del  riconoscimento
all'estero del prospetto pubblicato in Italia. 
  5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la
CONSOB, su richiesta della societa' di  gestione  del  mercato,  puo'
affidarle  compiti  inerenti   al   controllo   del   prospetto   per
sollecitazioni  all'investimento  riguardanti  strumenti   finanziari
quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un
mercato regolamentato.