Art. 94 Obblighi degli offerenti 1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. 2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attivita' dell'emittente nonche' sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. 3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto e' autorizzata dalla CONSOB secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione. 4. Gli offerenti hanno facolta' di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia. 5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la CONSOB, su richiesta della societa' di gestione del mercato, puo' affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.