Art. 95 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di  attuazione  del
presente capo anche differenziate in relazione  alle  caratteristiche
dei  prodotti  finanziari,  degli  emittenti  e   dei   mercati.   Il
regolamento stabilisce in particolare: 
    a) il contenuto della comunicazione alla CONSOB e  del  prospetto
nonche' le  modalita'  di  pubblicazione  del  prospetto  e  del  suo
eventuale aggiornamento; 
    b) le modalita'  da  osservare,  prima  della  pubblicazione  del
prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini  di  mercato
ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; 
    c) le modalita' di svolgimento della sollecitazione anche al fine
di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. 
  2. La CONSOB individua con regolamento le norme di correttezza  che
sono tenuti a osservare l'offerente,  l'emittente  e  chi  colloca  i
prodotti finanziari nonche' coloro che  si  trovano  in  rapporto  di
controllo o di collegamento con tali soggetti.