(Allegato F-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali
provvedono i  rispettivi  comuni  od  isolatamente,  o  per  modo  di
consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il
grado d'interesse di ognuno. 
 
  Sono estese  anche  alle  strade  comunali  le  disposizioni  degli
articoli 32, 33, 34, 35 e 36.