(Allegato F-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Le spese  incumbenti  ai  comuni  per  le  opere  stradali  saranno
sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle  imposte  di  cui
essi possono caricarsi a norma di legge. 
 
  Quando pero' trattasi di apertura di nuove strade  o  di  opere  di
radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia
riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, e'
fatta facolta' ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i
comuni in grado di sostenerla. 
 
  I pedaggi pero' non  potranno  essere  che  temporanei  e  duraturi
soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i
comuni delle spese sostenute per l'opera,  a  pro  della  quale  essi
pedaggi sono applicati. 
 
  Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sara' libero ed  i
comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti. 
 
  La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le  relative
tariffe non avranno effetto senza  l'approvazione  della  deputazione
provinciale.