(Allegato F-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  La  sistemazione  e  la  manutenzione  dei  tronchi  delle   strade
nazionali e provinciali  che  traversano  l'abitato  delle  citta'  o
villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto  la  sorveglianza
tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali. 
 
  Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde  ai
comuni una indennita' annua pari alla spesa  di  manutenzione  di  un
tronco contiguo di strada di eguale lunghezza  fuori  dell'abitato  e
posta in condizione analoga.