Art. 41. La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle citta' o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali. Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennita' annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.