(Allegato F-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Allorquando  l'amministrazione  dello  Stato  o   della   provincia
riconosca la necessita' della rinnovazione totale del pavimento di un
tronco di strada nazionale o provinciale  compreso  entro  l'abitato,
essa, fino alla larghezza normale della  strada,  sostiene  la  spesa
relativa: 
 
    a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti; 
 
    b) Per una meta' nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti; 
 
    c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e piu'.