Art. 42. Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessita' della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa: a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti; b) Per una meta' nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti; c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e piu'.