Art. 43. Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 e' promossa da quel comune che credera' aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa. Dovra' il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunita' del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.