(Allegato F-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Quando la provincia concorra  per  una  quota  proporzionale  nelle
spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e
nel Consiglio d'amministrazione. 
 
  Se la quota di concorso della provincia raggiunge  il  terzo  della
spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potra'  essere
assunta  dalla  deputazione  provinciale,   salve   le   attribuzioni
dell'assemblea generale degl'interessati.