ART. 188 (L)
                     (Compensi ai concessionari)

   1.  Per  ogni  pagamento  effettuato,  al concessionario spetta un
compenso  da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
   2.  La  misura  del  compenso  e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  tenuto  conto  degli  elementi  che
concorrono alla formazione del relativo costo.