Art. 463 Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale 1. Ai fini della presente sezione: a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative; b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi l'ufficio del Segretario generale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia; c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.