Art. 463 
 
Definizioni ai fini dell'assistenza morale,  benessere  e  protezione
                               sociale 
 
1. Ai fini della presente sezione: 
a) sono denominati alti comandi periferici tutti i  comandi  militari
individuati, in relazione alle  specifiche  strutture  ordinative  di
ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative; 
b) sotto la denominazione di Ministero sono  compresi  l'ufficio  del
Segretario  generale,  gli  uffici  centrali  e  le  altre  direzioni
generali del Ministero della difesa competenti per materia; 
c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i  Capi
degli stati maggiori della difesa e di Forza  armata,  il  Segretario
generale  della  difesa,  il  Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri.