Art. 469 
 
                            Contribuzioni 
 
1. Gli oneri  derivanti  dalla  gestione  diretta,  connessi  con  la
fruizione dei servizi resi dagli  organismi  di  protezione  sociale,
fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico
degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta  a  fronte
del  servizio  reso.  Tali  oneri  costituiscono   contribuzioni   da
riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del  decreto-legge  8
agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre  1996,  n.  556,
soggette  a  periodico  adeguamento  in  base  alle   risultanze   di
un'apposita  contabilita'   istituita   per   le   spese   anticipate
dall'Amministrazione. 
 
 
          Note all'art. 469: 
          - Il testo dell'articolo 9, comma 2,  del  decreto-legge  8
          agosto 1996, n. 437 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          imposizione  diretta   ed   indiretta,   di   funzionalita'
          dell'Amministrazione   finanziaria,   di   gestioni   fuori
          bilancio,  di  fondi   previdenziali   e   di   contenzioso
          tributario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  agosto
          1996, n.  199,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'art.  1,  comma  1,  L.  24  ottobre  1996,   n.   556
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25  ottobre  1996,  n.
          251), e' il seguente: 
          «Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. (omissis). 
          2. Per la compiuta attuazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre  1993,
          n. 559 , con decreto dei Ministri competenti, da emanare di
          concerto con il Ministro del tesoro, previa  individuazione
          degli enti e delle strutture che, per esigenze operative  o
          per assicurare la  continuita'  degli  interventi,  possono
          costituire nel  proprio  ambito  gestioni  per  l'esercizio
          diretto  di   attivita'   di   protezione   sociale,   sono
          disciplinati le modalita' esecutive delle stesse  attivita'
          e   relativa   regolamentazione   amministrativa-contabile,
          l'ammissione  del  personale  e   connesse   contribuzioni,
          nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          pertinenti  capitoli   di   spesa   delle   amministrazioni
          interessate».