Art. 469 Contribuzioni 1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.
Note all'art. 469: - Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 ottobre 1996, n. 556 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 251), e' il seguente: «Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. (omissis). 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».