Art. 473 Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi 1. L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 471. 2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi: a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate; c) l'esecuzione delle attivita' affidate non puo' essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorita' concedente; d) la concessione e' revocata, in tutto o in parte, senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; e) e' pronunciata la decadenza dalla concessione per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate, dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento e a garanzia dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione; g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione; h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' e' oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario e' tenuto a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario e' tenuto a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; m) in caso di affidamento in concessione di attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi, il concessionario e' responsabile per la totalita' delle attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti. 4. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.