Art. 473 
 
Affidamento  in  concessione  a  organizzazioni  costituite  fra   il
            personale dipendente oppure a enti o a terzi 
 
1.  L'affidamento  in  concessione  dell'esercizio  delle   attivita'
connesse  con  gli  interventi  di  protezione  sociale,   ai   sensi
dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal  comandante
dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo  e'  costituito,
accertata  la  sussistenza  dei  presupposti,  l'opportunita'  e   la
convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare
o le organizzazioni sindacali corrispondenti,  previa  autorizzazione
dell'Alto comando periferico da cui dipende  ai  sensi  dell'articolo
471. 
2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i
termini di durata, le modalita' di dettaglio per  l'espletamento  del
servizio,  e  regola  i  profili  organizzativi  e  patrimoniali,  in
relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e
degli enti nel cui ambito sono costituiti. 
3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi: 
a)  la  concessione  e'  conferita   a   rischio   e   pericolo   del
concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne  l'Amministrazione
da qualsiasi  azione  o  molestia,  proveniente  da  chiunque  e  per
qualunque motivo,  in  dipendenza  dell'esercizio  della  concessione
stessa; 
b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali,  impianti  e  mezzi
conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo,  al  sopravvenire
di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario
svolgimento delle attivita' affidate; 
c) l'esecuzione delle  attivita'  affidate  non  puo'  essere  ceduta
neppure parzialmente  se  non  previa  autorizzazione  dell'autorita'
concedente; 
d) la concessione e' revocata, in tutto o in parte, senza  diritto  a
indennizzo,  nei  casi  di  soppressione  dell'ente  presso  cui   e'
costituito  l'organismo,  di  variazione  della  destinazione   degli
apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; 
e)  e'  pronunciata  la  decadenza  dalla   concessione   per   gravi
irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario,  accertati
insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei  poteri  di
direzione, vigilanza e  controllo  sulle  attivita'  affidate,  dalla
stessa autorita' che ha determinato l'affidamento; 
f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a
costituire   in   favore   dell'Amministrazione   adeguati   depositi
cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento e  a
garanzia dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione; 
g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di  protezione
sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione; 
h) in caso di cessione dei  servizi  affidati  previa  autorizzazione
rilasciata ai sensi della lettera c), se la persona fisica titolare o
il rappresentante della persona giuridica che esercita  le  attivita'
e' oggetto di provvedimenti giudiziari, anche  di  natura  cautelare,
ritenuti  dall'Amministrazione  incompatibili  con  la  cura  di   un
servizio di pubblico interesse, l'affidatario e'  tenuto  a  recedere
dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di
rivalsa da parte di terzi; 
i) il concessionario  e'  obbligato  a  stipulare  a  sue  spese  con
compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa  di  adeguato
massimale a garanzia della responsabilita' civile  presso  terzi  per
danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o  persone  comunque
presenti nell'organismo; 
l) il concessionario e'  tenuto  a  eseguire  in  proprio  tutti  gli
adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita'  oggetto
di  concessione,  nonche'  quelli   assicurativi,   previdenziali   e
assistenziali previsti dalle norme vigenti in  favore  del  personale
eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi
forma di rivalsa da parte di terzi; 
m) in caso di affidamento in concessione di attivita'  di  protezione
sociale relative a piu' organismi, il concessionario e'  responsabile
per la  totalita'  delle  attivita'  stesse,  anche  nell'ipotesi  di
cessione a terzi di attivita'  di  singoli  organismi  che  risultino
economicamente meno convenienti. 
4. Il capo servizio  amministrativo  dell'ente  o  del  distaccamento
stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.