Art. 475 Rendicontazione 1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni del presente titolo. 2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.
Note all'art. 475: - Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si vedano le note all'articolo 27.