Art. 313. 
                       Soggetti aventi diritto 
 
  1. Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di
difficolta'  di  apprendimento,  di  relazione  o   di   integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o
di emarginazione. 
  2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai  fini
dell'esercizio  dei  diritti  previsti  dalla  presente  sezione,  e'
effettuata secondo i  criteri  stabiliti  nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  314.  In  attesa
dell'adozione dell'atto di indirizzo  e  coordinamento,  al  fine  di
garantire i  necessari  interventi  di  sostegno,  all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno  psicologo  o
un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio  presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.