(Allegato F-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Il  sindaco  d'ufficio  o  ad  istanza  degli  interessati  convoca
annualmente o quando occorra gli utenti  delle  strade  vicinali  per
deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sara'  stata
verificata la necessita', e sul riparto della spesa. 
 
  Non  intervenendo  all'adunanza  la  meta'  dei  chiamati,  o   non
prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti,
o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare e' deferito alla
risoluzione del Consiglio comunale. 
 
  La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei  lavori,
se gl'interessati trascurino di eseguirli entro il  termine  prefisso
nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo  dalla  pubblicazione
della medesima. 
 
  Contro le deliberazioni del Consiglio comunale puo' entro lo stesso
termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale,  la  quale
decide definitivamente. 
 
  La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi
stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il  diritto
di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.