(Allegato F-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Il riparto delle prestazioni fra gli utenti,  una  volta  stabilito
per effetto della presente legge, resta obbligatorio finche', a norma
dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli
interessati,  o  dal  Consiglio   comunale,   o   dalla   deputazione
provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.