(Allegato F-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  Gli utenti possono essere costituiti in  consorzio  permanente  per
deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra  alla
conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di  essi,
che rappresenti il terzo del contributo. 
 
  La Giunta municipale provvede  per  la  formazione  del  consorzio,
previa convocazione  degli  utenti,  e  decide  sulle  questioni  che
insorgessero, salvo entro trenta giorni il  diritto  agli  utenti  di
ricorrere alla deputazione provinciale che statuira' definitivamente.