Art. 57. Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, ne' il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovra' previamente ottenersi licenza.