(Allegato F-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali  o  provinciali,
non che per l'accesso da queste ai fondi e  fabbricati  laterali,  le
provincie, i comuni o i proprietari  interessati  debbono  formare  e
mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza  alterare  la
sezione delle strade, ne' il loro  piano  viabile,  ed  uniformandosi
alle  norme  da  prescriversi  dal  prefetto  o   dalla   deputazione
provinciale, da  cui  rispettivamente  dovra'  previamente  ottenersi
licenza.