(Allegato F-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  I  proprietari  e  gli  utenti  di  canali  artificiali   esistenti
lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la
espansione delle  acque  sulle  medesime  ed  ogni  guasto  al  corpo
stradale e sue pertinenze.