(Allegato F-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
  E' parimente vietato di fare  scendere  il  bestiame  sulle  scarpe
della strada per abbeverarlo  in  fossi  o  canali  laterali.  Quando
occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di  chi
di ragione sotto le norme da prescriversi dall'autorita' competente.